cosa dice la legge ?
1. Nella circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità si legge che:
« L’assicurato non ha diritto al mezzo ausiliario migliore nel suo caso specifico. “.
(CMAI, num. marg. 1004-1/15)
Questa frase dà carta bianca ai funzionari per rifiutare qualsiasi protesi.
Ci permettiamo di ricordare che anche la protesi più sofisticata non sarà mai ottimale in confronto all'arto perduto.
2. Le prestazioni agli assicurati devono essere di natura tale da „ ... ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete “ (LAI[1], art. 8 cpv. 1 lett. a). Un'interpretazione rigida di questo articolo (soprattutto della prima parte) relega in un angolo tutte le persone di più di 65 anni, anche con diritti acquisiti. Mentre le persone attive hanno difficoltà a far valere il diritto a una protesi più elaborata al momento di sostituire il vecchio presidio protesico poiché non guadagneranno di più grazie a una protesi migliore.
3. Nel 2011, soppressione del diritto alla seconda protesi:
Una seconda protesi è concessa caso per caso e deve essere (ancora più) semplice. (CMAI[2], num. marg. 2001)
Una seconda protesi non può essere più semplice, se non a rischio di perdere in stabilità e sicurezza. Questo vale in particolare per le persone che hanno subito un’amputazione transfemorale.
4. Modifiche apportate all'OMAI nel 2013: oltre che “di tipo semplice ed adeguato”, i mezzi ausiliari forniti devono essere anche "economici ". (OMAI[3], art. 2.4)
Questo termine generico di "economico" sbarra l'accesso alle innovazioni poiché generalmente sono più care dei vecchi componenti. “Semplice, adeguato ed economico” non significa “elementare e a buon mercato”
5. È ammesso il rimborso di protesi funzionali dei piedi e delle gambe. (OMAI, Allegato 1.01)
Una finitura più decorosa, per esempio con la colorazione e/o la compensazione della natica, viene respinta sulla base di questa ordinanza.